lunedì , 25 Settembre 2023

DL Genova/Sisma: più facile sanare abusi, anticipi ai professionisti

Una nuova norma per facilitare la sanatoria delle difformità edilizie nelle case da ricostruire con i soldi pubblici, la riduzione dei poteri dei Governatori regionali con il rafforzamento di quello del Commissario, l’anticipo del 50% dei compensi ai professionisti al momento della presentazione dei progetti.

Testo quasi chiuso

Sono queste le principali modifiche alla normativa sul sisma 2016 contenute nel decreto Genova, che arriva oggi all’esame dell’Aula della Camera dopo le modifiche apportate in Commissione. Il testo deve ancora passare all’esame del Senato, ma non dovrebbe subire altre modifiche sostanziali.

Urgono proroghe

Gli altri provvedimenti attesi, a cominciare dalle proroghe dei contratti per i dipendenti dei Comuni e degli Usr, che scadono a fine 2018, dovrebbero arrivare con la Legge di Bilancio. Resta in sospeso anche la scadenza per la presentazione dei progetti per la ricostruzione delle case con i danni pesanti: in base alla normativa in vigore è fissata al 31 ottobre, tra appena sei giorni. 

La sanatoria degli abusi

La nuova norma, proposta da Patrizia Terzoni (M5S) e Tullio Patassini (Lega), rende più semplice la sanatoria degli abusi meno gravi, possibile anche senza la cosiddetta doppia conformità (alle vecchie e alle nuove regole urbanistiche), e pagando una sanzione ridotta. 

Deroga a doppia conformità

In caso di interventi edilizi sugli edifici privati realizzati prima del terremoto “in assenza di titoli edilizi”, si dice, “il proprietario dell’immobile, pur se diverso dal responsabile dell’abuso, può presentare, anche contestualmente alla domanda di contributo, richiesta di permesso o segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria, in deroga alle previsioni degli articoli 36, comma 1, 37, comma 4, e 93 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, avendo riguardo a quanto rappresentato nel progetto di riparazione o ricostruzione dell’immobile danneggiato e alla disciplina vigente al momento della presentazione del progetto. È fatto salvo, in ogni caso, il pagamento della sanzione … il cui importo non può essere superiore a 5.164 euro e inferiore a 516 euro”. “L’inizio dei lavori – si aggiunge – è comunque subordinato al rilascio dell’autorizzazione statica o sismica, ove richiesta”.

I poteri della ricostruzione

Alcuni emendamenti approvati modificano l’equilibrio dei rapporti tra Commissario e Governatori regionali, che in base al decreto 189 sono suoi vice. Finora le Ordinanze del Commissario sono state emanate “previa intesa” con i Governatori, che da ora in avanti dovranno semplicemente essere “sentiti”, cioè informati.

Cosa dice la Costituzione

Per la maggioranza è un passo avanti sulla strada della semplificazione e dell’efficacia dell’azione commissariale. Per i Governatori è un attentato alle loro prerogative costituzionali, oltre che un atto politico ostile (sono tutti del Pd). La protezione civile è materia in cui la competenza di Stato e Regioni è concorrente, il testo unico sulla protezione civile di gennaio parla espressamente di Ordinanze concordate, ma si obietta che pur essendoci ancora formalmente uno stato di emergenza, il Commissario deve occuparsi della ricostruzione.

Governatori in attesa

A creare maggior confusione c’è il fatto che piano piano, come prevede la legge, il Commissario dovrà lasciare i suoi poteri alle stesse Regioni, in quanto istituzioni “ordinariamente competenti”. Lo ribadisce perfino l’articolo del disegno di Legge di Bilancio (non questo decreto), appena sbarcato in Parlamento, quello che proroga al 2020 le funzioni della struttura commissariale, che altrimenti avrebbe cessato di funzionare a fine anno. 

Subito il 50% ai professionisti

Un altro emendamento al decreto approvato dalla Commissione stabilisce l’anticipo del 50% dei compensi dovuti ai professionisti al momento della presentazione dei progetti. “Ai tecnici e professionisti incaricati delle prestazioni tecniche relative agli interventi di edilizia privata di ricostruzione, sia per danni lievi che per danni gravi, spetta, alla presentazione dei relativi progetti, secondo quanto previsto dal presente decreto, un’anticipazione del 50 per cento del compenso relativo alle attività professionali poste in essere dagli studi tecnici o dal singolo professionista, e del 50 per cento del compenso relativo alla redazione della relazione geologica e alle indagini specialistiche resesi necessarie per la presentazione del progetto di riparazione con rafforzamento locale o ripristino con miglioramento sismico o demolizione e ricostruzione. L’importo residuo, fino al raggiungimento del 100 per cento dell’intera parcella del professionista o studio tecnico professionale, comprese la relazione geologica e le indagini specialistiche, è corrisposto ai professionisti in concomitanza con gli stati di avanzamento dei lavori”.

Stalle e Università

Nel decreto ci sono altre due piccole modifiche alla normativa vigente. La prima concede agli agricoltori e allevatori di chiedere alla Regione la possibilità di autorizzare come permanenti le stalle temporanee che sono state allestite in emergenza. L’altra autorizza le Università ad operare come stazioni appaltanti, al pari delle diocesi, per lavori di importo non elevato. (M. Sen.)

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One comment

  1. buongiorno, è possibile sapere quando riceveremo il cas di luglio e agosto?

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