giovedì , 28 Settembre 2023

Mattarella chiede modifiche al decreto terremoto, ecco perchè

Un decreto scritto male, ai limiti della costituzionalità, che non tutela fino in fondo i terremotati, e che nello stesso tempo lede le prerogative della magistratura. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha controfirmato, rendendolo operativo, il nuovo decreto sul sisma approvato dal Parlamento, ma ha chiesto al governo di modificarlo quanto prima. Nella lettera inviata al Presidente del Consiglio, che pubblichiamo qui sotto, Mattarella sottolinea che alcune norme presentano aspetti “di criticità”, benchè non siano “palesemente” incostituzionali.

Nel mirino la sanatoria delle casette

Gli appunti del Quirinale riguardano le nuove regole che permettono la sanatoria delle casette abusive, che hanno sostituito interamente quelle previste dal governo Gentiloni a fine 2017. La norma “salva Peppina”, per intenderci. Per come è scritto, dice Mattarella, il nuovo decreto non tutela abbastanza i terremotati, non li mette al riparo da tutti i possibili interventi penali della magistratura. E nello stesso tempo le nuove regole invadono il campo del potere giudiziario. 

Scudo penale inefficace

La sanatoria sulle casette abusive, dice Mattarella, esclude solo in parte la punibilità penale degli abusi edilizi commessi. Mette al riparo da una condanna penale, che può arrivare fino a a quattro anni di carcere, chi avesse costruito una casetta per necessità e violato le norme paesaggistiche. Ma non le altre. “La ratio dell’intervento, volta a consentire l’utilizzo temporaneo di tali manufatti, potrebbe essere vanificata dalla possibile configurabilità di altre responsabilità penali non precluse da questa norma” relative alla violazione delle regole urbanistiche, o ambientali per esempio.

Invasione di campo

Il secondo appunto riguarda l’indebita ingerenza nelle funzioni della magistratura. Il decreto prevede l’inefficacia, oltre che delle sanzioni amministrative, dei sequestri preventivi disposti dai giudici su queste casette. E qui si arriva a violare la norma costituzionale che vieta allo Stato di intervenire con una legge sui provvedimenti giudiziari. Inoltre, si toglie ai magistrati la esclusiva competenza a valutare le condizioni per disporre i sequestri. Per giunta il decreto non vieta i sequestri “probatori” che restano possibili. Dunque, chi ha commesso un abuso e vuole sanarlo non sarebbe immune da quel tipo di provvedimento.

La casetta temporanea a vita   

Il terzo rilievo è relativo alla norma che prevede l’obbligo per i proprietari delle casette sanate di rimuoverle entro 90 giorni dalla fine dei lavori di riparazione della casa distrutta o danneggiata dal sisma. Un evento, dice Mattarella, che potrebbe anche non verificarsi. E’ un caso limite, ma possibile. “Ad esempio – sottolinea il Quirinale – nel caso di assegnazione di una diversa soluzione abitativa rispetto a quella originaria”. Magari perché si scopre che su quel terreno, instabile, non si può ricostruire. Di fatto la regola che obbliga alla rimozione delle casette temporanee sarebbe permanentemente inapplicabile, “con il conseguente utilizzo perpetuo dell’immobile “abusivo”, che diverrebbe, in tal modo, una seconda abitazione”.

La lettera

Ecco il testo della lettera inviata da Sergio Mattarella a Giuseppe Conte 

«Signor Presidente,

ho promulgato in data odierna la legge di conversione, con modificazioni, del decreto legge 29 maggio 2018, n. 55 recante “Ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016”, approvata in via definitiva lo scorso 19 luglio.

Si tratta di un provvedimento legislativo i cui contenuti sono stati, in sede di conversione, notevolmente ampliati rispetto a quelli originari del decreto legge, composto da un solo articolo volto a prorogare e sospendere i termini per adempimenti e versamenti tributari e contributivi. All’interno della legge di conversione trovano sede numerose altre disposizioni – contenute in ventuno ulteriori articoli – che disciplinano in chiave emergenziale, tra l’altro, i contributi e i finanziamenti per gli interventi di ricostruzione e recupero degli immobili, il ripristino dell’agibilità degli edifici, la riduzione degli oneri burocratici e amministrativi.

Non posso fare a meno di segnalare taluni aspetti di criticità dell’articolo 7 che, pur non costituendo una palese violazione della legittimità costituzionale, suscitano forti perplessità. Detto articolo sostituisce integralmente l’art. 8-bis del DL n. 189 del 2016, relativo a interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016.

La nuova previsione, in tema di “Interventi eseguiti per immediate esigenze abitative”, stabilisce al comma 1 che, nelle aree colpite dal terremoto e in deroga alla necessità della previa comunicazione all’amministrazione dell’avvio dei lavori, possono essere utilizzati, in sostituzione di immobili destinati ad abitazione principale e dichiarati inagibili, opere, manufatti leggeri, anche prefabbricati, e analoghe strutture, realizzati o acquistati nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 e la data di entrata in vigore della disposizione, purché amovibili e diretti a soddisfare esigenze contingenti e meramente temporanee. Si prevede altresì l’obbligo di demolire o rimuovere dette opere nonché di ripristinare lo stato dei luoghi entro novanta giorni dall’emanazione dell’ordinanza di agibilità dell’immobile distrutto o danneggiato.

Il comma 2 stabilisce poi l’inapplicabilità delle sanzioni penali di cui all’articolo 181 del codice dei beni culturali e del paesaggio (d.lgs. n. 42 del 2004), limitatamente al periodo di emergenza e comunque fino al novantesimo giorno dall’emanazione dell’ordinanza di agibilità dell’edificio distrutto o danneggiato.

Infine, il comma 3 prevede che “le ordinanze di demolizione e restituzione in pristino e le misure di sequestro preventivo emanate fino alla data di entrata in vigore della disposizione, per i lavori e le opere che rispettino le condizioni di cui al comma 1, sono inefficaci”.

I profili di criticità della disciplina concernono le previsioni dei commi 2 e 3.

Nel comma 2 si stabilisce una inedita sospensione della punibilità, testualmente riferita solo alle sanzioni penali di cui all’art. 181 d.lgs. n. 42 del 2004, mentre nulla si prevede in riferimento ad altre fattispecie (in materia di edilizia, urbanistica e tutela di aree protette) che sovente ricorrono nelle ipotesi di realizzazione di opere in assenza delle prescritte autorizzazioni in zone soggette a vincoli. Pertanto, la ratio dell’intervento, volta a consentire l’utilizzo temporaneo di tali manufatti, potrebbe essere vanificata dalla possibile configurabilità di altre responsabilità penali non precluse da questa norma. Inoltre, la opportuna limitazione temporale dell’inapplicabilità delle sanzioni prevede quale termine finale il “novantesimo giorno dall’emanazione dell’ordinanza di agibilità dell’edificio distrutto o danneggiato”. Tale evento, tuttavia, potrebbe non verificarsi mai, come ad esempio nel caso di assegnazione di una diversa soluzione abitativa rispetto a quella originaria, determinando, di fatto, la protrazione della inapplicabilità sine die e il conseguente utilizzo perpetuo dell’immobile “abusivo”, che diverrebbe, in tal modo, una seconda abitazione. La disciplina andrebbe quindi opportunamente rivista al fine di escludere le conseguenze prima esposte.

Peraltro, la norma contempla il solo sequestro preventivo, non prendendo in considerazione quello “probatorio” (art. 354 c.p.p.), che ben può essere disposto in caso di attività edilizia svolta in assenza delle necessarie autorizzazioni.

Tanto Le rappresento, rimettendo alla valutazione del Governo l’individuazione dei modi e delle forme di un intervento normativo idoneo a ricondurre a maggiore efficacia, in tempi necessariamente brevi, la disciplina in questione».

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