Prolungamento del periodo del rimborso del mutuo per un intervallo di tempo pari alla sospensione, applicazione di un tasso di interesse per le rate sospese sulla base di quanto previsto dal contratto, divieto per la banca di chiedere al debitore il pagamento delle rate sospese in un’unica soluzione alla ripresa del piano di ammortamento. Sono questi alcuni dei punti salienti dell’accordo tra il Commissario alla ricostruzione e le banche sulla sospensione dei mutui sugli edifici inagibili nell’area del sisma.
I termini
Nel caso i cittadini abbiano deciso di sospendere il pagamento della sola quota capitale, alla ripresa dell’ammortamento non saranno dovuti ulteriori interessi oltre a quelli già pagati. Se c’è stata la sospensione dell’intera rata, gli interessi maturati nel periodo di interruzione sono invece calcolati solo sulla parte non rimborsata del finanziamento. Le banche, prevede l’intesa, possono anche offrire condizioni migliorative rispetto a quelle previste dall’Accordo. I cittadini possono, dal canto loro, decidere anche per il rimborso in unica soluzione delle rate sospese.
Stop per tutto il 2018
Il decreto fiscale varato a fine 2017 ha prorogato fino al 31 dicembre 2018 la sospensione del pagamento delle rate di ammortamento dei mutui sia per i proprietari di prime case distrutte dagli eventi sismici, sia per gli edifici inagibili destinati ad attività produttiva. Inoltre, per gli immobili all’interno delle zone rosse, il termine è posticipato al 31 dicembre 2020. (M. Sen.)