Firmato l’accordo tra il Commissario, i Governatori, il Ministero del Lavoro, l’Inps, l’Inail, sindacati e imprese edili per l’attuazione del protocollo contro il lavoro sommerso nella ricostruzione post-sisma. Anche i privati avranno obblighi di verifica delle imprese cui affidano i lavori.
Contro i ribassi eccessivi
L’accordo riguarda l’introduzione nel Durc, il Documento unico di regolarità contributiva che devono presentare le imprese che partecipano alle gare, della valutazione di congruità del costo del lavoro. Serve per evitare che un appalto sia aggiudicato all’impresa a prezzi che non tengono conto del valore effettivo della manodopera, e che quindi possono essere garantiti solo dal lavoro nero.
Verifiche sui singoli cantieri
Il Durc di congruità sulle opere eseguite nel singolo cantiere verrà attestato dalla Casse Edile sulla base di un accordo nazionale con i sindacati di settore, che tuttavia ancora non è stato siglato. L’accordo si applica anche alla ricostruzione privata, e comporta alcuni obblighi per i proprietari.
Gli obblighi per i privati
I beneficiari dei contributi per la ricostruzione privata, anche tramite i tecnici appositamente delegati, sono tenuti a:
- presentare all’USR competente, utilizzando la piattaforma informatica MUDE, la domanda di
contributo completa dei documenti previsti dalle ordinanze commissariali di finanziamento ed
in particolare del progetto e del computo metrico estimativo corredato del prospetto contenente
il calcolo dell’incidenza della manodopera stimata per i lavori da eseguire; - verificare, a seguito della comunicazione dell’USR di approvazione del progetto e prima della
comunicazione dell’aggiudicazione dei lavori, che le imprese invitate a partecipare alla gara e
che hanno presentato offerta, siano in possesso del Documento unico di regolarità contributiva
(DURC) in corso di validità; - inviare alla ASL competente ed all’Ispettorato del lavoro, prima dell’inizio dei lavori, la
notifica preliminare richiesta dal D.Lgs.81/ 2008, ed i successivi aggiornamenti utilizzando le
specifiche piattaforme informatiche regionali, ove esistenti, opportunamente integrate ed
operanti in cooperazione applicativa con MUDE secondo modalità concordate tra Commissario
e Regioni entro tre mesi dall’ordinanza di recepimento del presente accordo, al fine di evitare
duplicazioni e appesantimenti procedurali. La notifica preliminare è richiesta per tutti gli
interventi di ricostruzione, anche per quelli ove non sono presenti subappalti ed a prescindere
dall’importo dei lavori. Le stesse piattaforme informatiche rendono accessibile la notifica
preliminare all’Ispettorato del lavoro in qualità di ente preposto al controllo della sicurezza nei
luoghi di lavoro, alle Casse edili/Edilcasse ed agli enti assistenziali e previdenziali INPS ed
INAIL. Fino alla definizione delle modalità operative per l’utilizzo della piattaforma
informatica in cooperazione applicativa, la notifica preliminare viene inviata alla ASL ed
all’Ispettorato del Lavoro alle Casse edili/Edilcasse ed agli enti assistenziali e previdenziali
INPS ed INAIL con le procedure vigenti in ciascuna regione; - inviare all’USR, tramite MUDE, in occasione delle erogazioni del contributo stabilite al punto
7, il documento rilasciato dalla Cassa edile/Edilcassa che attesti, tenendo conto di quanto
dichiarato dal Direttore dei lavori, la congruità dell’incidenza della manodopera utilizzata nello
specifico cantiere per i lavori liquidati (DURC congruità).