Priorità alle abitazioni dei residenti nell’esame delle domande di contributo, più fondi per la riparazione degli edifici che comprendono anche unità non abitative, come stalle e magazzini, possibilità di chiedere in anticipo all’Ufficio ricostruzione il livello operativo di danno dell’immobile, elemento chiave per determinare l’importo del rimborso.
Proroga al 31 ottobre
Sono queste le principali novità dell’Ordinanza 46, appena pubblicata sul sito internet del Commissario, Paola De Micheli. Il provvedimento contiene anche l’annunciata proroga al 31 ottobre dei termini per la presentazione delle richieste di contributo per gli edifici più danneggiati, scaduti a fine anno. E per inciso fa salve, considerandole acquisite nonostante il vuoto normativo, tutte le pratiche presentate agli Uffici dal 31 dicembre ad oggi.
Prima l’entità del danno
La nuova Ordinanza ridefinisce le procedure per la presentazione dei progetti, semplificandole e razionalizzandole. Prima della domanda, sarà possibile chiedere agli Uffici Speciali per la Ricostruzione (Usr) di conoscere la classificazione del danno, e di conseguenza l’importo dei costi ammissibili, che devono essere indicati nella richiesta. La selezione delle imprese (una gara con almeno tre partecipanti) dovrà avvenire a progetto approvato e non prima della sua presentazione.
Il nodo degli abusi
L’Usr, una volta ricevuta la richiesta, trasmetterà la pratica al Comune, che dovrà accertare il titolo abitativo o la presenza di eventuali abusi. Se sanabili, sarà lo stesso Comune a sollecitare la sanatoria, senza la quale la domanda di contributo alla ricostruzione viene ritenuta “improcedibile”. Il Comune avrà 60 giorni di tempo per svolgere l’istruttoria sulla conformità urbanistica.
Se al Comune mancano le carte…
Se gli archivi comunali sono distrutti o inaccessibili, si legge nell’Ordinanza, “l’istruttoria può basarsi su ogni altra informazione, dato o documento, anche di natura fiscale, in possesso del Comune o acquisito presso altre pubbliche amministrazioni”.
Prima le case dei residenti
Entro 30 giorni dalla comunicazione dell’esito dell’istruttoria comunale, se positiva, l’Ufficio Speciale, “dando priorità alle istanze relative a unità immobiliari adibite ad abitazione principale”, acquisisce l’autorizzazione a fini sismici e il parere della conferenza regionale, verifica l’ammissibilità dell’intervento e approva il progetto.
Rimborsi anche per magazzini e cantine…
L’Ordinanza interviene in modo rilevante anche sui costi di ricostruzione ammissibili al contributo pubblico. Lo Stato, infatti, rimborserà anche almeno una parte dei lavori che interessano porzioni dell’edificio oggi escluse dai contributi, come stalle, magazzini e cantine (purché non siano già considerate pertinenze, rimborsabili già oggi al 70% del costo convenzionale). Oggi, invece, non riconosce alcun contributo per la sistemazione di quei locali.
…indispensabili per la stabilità strutturale
“Nel caso di edifici danneggiati, caratterizzati dalla contestuale presenza di unità immobiliari non utilizzabili al momento dell’evento sismico ed altre che risultino utilizzabili a fini abitativi o produttivi – si legge nel testo – il costo ammissibile a contributo è pari al minor importo tra il costo convenzionale calcolato sull’intera superficie, e il costo dell’intervento indispensabile per assicurare la stabilità strutturale dell’intero edificio”. Il costo convenzionale, finora, veniva calcolato sulla base della superficie delle sole unità immobiliari adibite ad abitazione. (Mario Sensini)