lunedì , 25 Settembre 2023

Rimborsi, credito d’imposta, progetti, lavori per ricostruire. La guida

Piccola guida, in aggiornamento anche grazie alle vostre segnalazioni, sul funzionamento dei contributi pubblici per la ricostruzione e la riparazione dei danni, e i lavori da fare.

I fondi

Sul piatto, al momento, ci sono 6,1 miliardi di euro, cioè la metà di quelli stanziati per il terremoto dell’Emilia del 2009, che fu molto più circoscritto. Lo stanziamento è stato deciso prima del calcolo definitivo dei danni, 25 miliardi, e sulla base di quelli stimati dopo il solo primo terremoto di agosto, pari a 8 miliardi. A ogni buon conto la Cassa Depositi e Prestiti, come se avesse fatto un mutuo allo Stato, anticiperà i 6,1 miliardi (Plafond Sisma Centro Italia) mettendoli a disposizione delle banche che erogheranno i finanziamenti. Le banche che hanno aderito purtroppo sono poche, e nessuna di queste è già pronta per concedere i finanziamenti.

[list icon=”momizat-icon-library” ]Convenzione Abi – Cassa Depositi e Prestiti,Elenco banche aderenti[/list]

Da dove partire: Fast e Aedes

Prima cosa da fare, ovvia, è la valutazione del danno subito. I comuni hanno fatto le verifiche con i tecnici, elaborando le schede Fast per ogni abitazione. Se sono inagibili il sindaco emette un’ordinanza di non utilizzabilità, e da questo momento i proprietari hanno trenta giorni per icaricare un tecnico di loro fiducia di complilare la scheda Aedes. Una scheda molto più dettagliata che sarà alla base del progetto e della richiesta di contributo. La norma dà 15 giorni ai proprietari per dare l’incarico e altri 15 ai tecnici per consegnare la scheda all’Ufficio Speciale per la Ricostruzione della regione.

[list icon=”momizat-icon-home2″ ]Contratto tipo per redazione scheda Aedes e progetto[/list]

Danno lieve e danno pesante

La legge riconosce il rimborso dei danni subiti dagli immobili in seguito al terremoto fino al 100% dei costi. Questi sono determinati come il minore tra il costo parametrico indicato dalle tabelle delle ordinanze e la cifra derivante dal computo metrico del progetto preparato dal proprietario. Ci sono due tipologie di danni e due procedure da seguire. Il danno lieve è quello definito dalla specifica ordinanza. I lavori in questo caso devono prevedere solo il rafforzamento locale degli edifici (cioè la riparazione del danno) ed essere completati entro sei mesi dall’avvio. Le domande per i contributi per i danni lievi vanno presentate, salvo proroghe, entro il prossimo 31 luglio.

I danni più pesanti sono specificati da un’ordinanza in via di emanazione, e sono definiti come “gravi”, “gravissimi” e “superiori a gravissimi”. Lo stato di danno combinato con la vulnerabilità specifica di ogni singolo edificio determina il livello operativo, cioè il tipo di intervento da fare e il contributo ammesso. Questo è sempre pari al minore tra il computo metrico derivante dal progetto presentato e il costo parametrico delle tabelle specifiche, che non sono ancora ufficiali. Per il danno pesante i lavori devono essere ultimati entro due anni.

[list icon=”momizat-icon-hammer” ]Ordinanza riparazione danni lievi,Bozza ordinanza ricostruzione pesante[/list]

Il progetto

Per ottenere i contributi è necessario predisporre un progetto accompagnato dalla scheda Aedes e una perizia giurata di un tecnico abilitato. Il progettto e la domanda di contributo vanno presentati all’Ufficio Speciale della regione. Gli elenchi di imprese e professionisti sono disponibili anche nel sito internet del Commissario. La ditta esecutrice dei lavori deve essere scelta attraverso una gara cui sono stati invitati almeno tre offerenti. Il direttore dei lavori non deve aver avuto precedenti rapporti con la ditta esecutrice. Il progetto va presentato all’Ufficio Speciale per la Ricostruzione competente.

[list icon=”momizat-icon-pushpin” margin_top=”Elenco professioni” ]Elenco imprese esecutrici,Elenco professionisti abilitati[/list]

L’autorizzazione

I lavori possono iniziare subito dopo la presentazione della domanda all’USR nel caso dei danni lievi, entro 60 giorni negli altri casi. L’Ufficio ha infatti a disposizione venti giorni di tempo per verificare le pratiche presentate e chiedere eventuali integrazioni, e sessanta giorni per dare il suo benestare. Il provvedimento conterrà l’importo dei danni ammessi al risarcimento.

[list icon=”momizat-icon-cabinet” ]Richiesta contributo danno lieve – Fac simile[/list]

Titolo abitativo e abusi sanabili

La domanda di contributo equivale alla comunicazione di avvio dell’attività (in caso di danno lieve) o alla richiesta del permesso di costruire negli altri casi. L’USR che riceve la domanda informa il Comune e verifica le condizioni per il rilascio del titolo edilizio. Se negli edifici vengono dichiarati o verificati “abusi parziali o totali ancorchè per gli stessi non siano stati emessi provvedimenti sanzionatori, l’USR informa il Comune. Se gli abusi sono sanabili il Comune invita i proprietari a presentare entro 30 giorni un’istanza di sanatoria”.

La banca e le fatture

Nella domanda di contributo, bisogna anche indicare il nome della banca dove verranno accreditati i contributi. Questi verranno erogati in quattro rate: il 20% entro 30 giorni dalla presentazione all’Usr dello Stato di avanzamento lavori (Sal) che attesti il competamento del 20% degli stessi, un 20% con il Sal del 40%, un 30% con il Sal al 70% dei lavori, il resto a opere ultimate.

[list icon=”momizat-icon-coin” ]Vademecum professionisti e banche[/list]

Il credito d’imposta

Alla presentazione di ogni fattura relativa allo Stato di avanzamento dei lavori, i proprietari ottengono dallo Stato il riconscimento di un credito di imposta di pari entità. In pratica un bonus per un futuro sconto sulle tasse da pagare. Automaticamente questo “bonus” viene ceduto dai proprietari alla banca, che così rientra dall’esposizione. Chi presenta la domanda non deve fare nulla. Sul conto corrente della banca indicata lo Stato accrediterà i contributi riconosciuti per il pagamento dei lavori, man mano che vengono presentate le fatture. L’operazione sarà neutra anche dal punta di vista fiscale. I contributi non incidono sulla dichiarazione dei redditi.

Aggregati edilizi, unica domanda

L’ordinanza sulla ricostruzione pesante, ancora in bozza, prevede disposizioni specifiche per la ricostruzione delle abitazioni negli “aggregati edilizi”.  Per aggregato edilizio si intende “un insieme di almeno tre edifici strutturalmente interconnessi tra loro con collegamenti anche parzialmente efficaci, anche derivanti da progressivi accrescimenti edilizi, che possono interagire sotto un’azione sismica”. Se in questi aggregati sono presenti abitazioni tutte da riparare si procede presentando un’unica domanda di contributo ed il costo parametrico, cioè il tetto massimo del contributo, è aumentato del 10%. La maggiorazione sale al 15% se l’aggregato è composto da almeno cinque unità, al 17% se sono otto. La stessa procedura e criteri si applicano anche se negli aggregati sono presenti edifici che devono essere demoliti e ricostruiti se il valore tipologico, architettonico o ambientale impongono la riedificazione in forma integrata e strutturalmente interconnessa, con l’uso degli stessi materiali per assicurare il ripristino dell’aggregato originario.

Le zone rosse e le Umi

Nei “centri storici e nei nuclei urbani rurali interessanti da danni ingenti che hanno coinvolto interi aggregati edilizi”, in pratica nelle attuali zone rosse, i Comuni possono individuare gli interventi da eseguire unitariamente. Vengono definite delle Unità minime di intervento, Umi (almeno tre edifici), dove la progettazione e l’esecuzione dei lavori dovranno essere affidate a un solo tecnico e a una sola impresa da un consorzio obbligatorio costituito dai proprietari. I costi parametrici di ricostruzione nelle Umi sono aumentati come quelli degli aggregati edilizi.

(M. Sen.)

 

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6 comments

  1. Se il porprietario è ultra 85 e con una modesta pensione, il credito di imposta come funziona?

    • Mario Sensini

      come se fosse un venticinquenne disoccupato! scherzi a parte, età e reddito non sono un problema, la banca concede comunque il finanziamento perchè è garantito al 100% dallo stato. lei non dovrà fare nulla dopo aver presentato la domanda: portare le fatture dei lavori e pagare con i soldi che le sono stati messi un un conto corrente speciale. tutto qui

  2. Avete scritto che il tecnico che compila la sceda Aedes non può essere lo stesso che compila il progetto.
    A me questa cosa non risulta, infatti nel mio paese le schede Aedes le stanno realizzando gli stessi tecnici incaricati dai proprietari anche del progetto di ricostruzione.
    Potete indicarmi la fonte di questa notizia

  3. Salve ,mi potrebbe suggerire un tecnico autorizzato per procedere con aedes.
    Cari saluti
    La ringrazio

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