Aumentano i contributi riconosciuti dallo Stato per la riparazione dei danni lievi subiti dalle case in seguito al terremoto. Una nuova ordinanza del Commissario Vasco Errani modifica infatti i costi parametrici del vecchio provvedimento sui danni lievi, adottando quelli, decisamente migliori, indicati nell’ordinanza sulla ricostruzione pesante per il livello operativo “0”. Di conseguenza aumentano i costi massimi ammissibili al rimborso per le riparazioni leggere, quelle che presuppongono solo il rafforzamento locale e devono essere ultimate entro sei mesi.
I nuovi tetti
La vecchia ordinanza stabiliva un costo parametrico di 370 euro al metro quadro per i primi 130 metri quadri dell’abitazione, che scendevano a 222 euro per la superficie compresa tra 130 e 220 metri quadri, e a 111 euro per i metri quadri eccedenti i 220. Adesso, con le modifiche apportate alla tabella, i costi salgono a 400 euro al metro quadro per i primi 120 mq, passano a 330 euro per la superficie compresa tra 130 e 220 mq e a 300 euro oltre i 220 mq. In termini pratici il miglioramento è notevole, soprattutto per le case grandi. Il rimborso massimo per una abitazione di 200 metri quadri passa infatti da 63.650 a 75.100 euro, per una di 300 mq da 76.960 a 105.700 euro.
Domande entro il 31 luglio
La legge stabilisce che il rimborso dello Stato copra fino al 100% della spesa sostenuta, calcolata come la minore tra quella risultate dal computo metrico del progetto ed il costo parametrico indicato dall’ordinanza, che di fatto diventa il tetto massimo dei rimborsi ammissibili. Il nuovo provvedimento di Errani esclude dalle spese ammissibili i lavori in economia (che prima potevano arrivare al 2% della cifra complessiva) e include gli eventuali compensi per gli amministratori dei condomini. Ma non si limita a intervenire sugli aspetti economici della riparazione dei danni lievi. Oltre a confermare la data di scadenza del 31 luglio per la presentazione delle domande di contributo, l’ordinanza modifica (apparentemente in modo anche sensibile) i criteri per la definizione dello stesso “danno lieve” agli edifici.
Le nuove soglie di danno lieve
In quelli in muratura si parla di danno lieve quando nessuna di queste condizioni è superata
- lesioni passanti, concentrate o diffuse, di ampiezza fino a millimetri 5, che, in corrispondenza di almeno un piano, interessino fino al 30% della superficie totale prospettica delle strutture portanti verticali del piano medesimo;
- evidenza di schiacciamenti che interessino fino al 5% delle murature portanti conteggiate come numero di elementi interessati dallo schiacciamento rispetto al numero di elementi resistenti al singolo piano;
- presenza di crolli significativi nelle strutture portanti, nei solai o nelle scale, anche parziali;
- distacchi ben definiti fra strutture verticali ed orizzontamenti e all’intersezione dei maschi murari;
- pareti fuori piombo correlate ai danni subiti, la cui entità dello spostamento residuo, valutata come deformazione del singolo piano (drift), fino a 0,005 h (dove h è l’altezza del piano interessato dal fuori piombo);
- crollo di elementi di chiusura (tamponamenti), interposti fra colonne in muratura portanti, per un’estensione in superficie prospettica non inferiore al 20% rispetto al livello interessato;
- perdita totale di efficacia, per danneggiamento o per crollo, di almeno il 50% delle tramezzature interne, ad uno stesso livello, purché connessa con una delle condizioni di cui sopra. (m. sen.)
Sarebbe bellissimo e costruttivo se ci fossero direttive chiare