Sono finalmente arrivati i chiarimenti del Commissario alla ricostruzione, Vasco Errani, sui termini per la presentazione delle domande di contributo per la riparazione dei danni lievi agli edifici lesionati dal terremoto e sulle verifiche approfondite attraverso le schede Aedes affidate ai professionisti direttamente dai proprietari. A fare un luce su una normativa confusa, ed in alcuni casi contraddittoria, è la pagina di “Domande e risposte” pubblicata il 31 gennaio sul sito internet del Commissario. Sollecitate dai sindaci dei comuni del cratere, le spiegazioni di Errani sono rassicuranti.
Danno lieve, domande anche oltre il 12/2
Per quanto riguarda le domande dei contributi per la riparazione del danno lieve “il termine di sessanta giorni”, previsto dall’articolo 6 comma 3 dell’ordinanza n. 8, e che scadeva il 12 febbraio, scrive il Commissario, “si riferisce alle pratiche presentate in precedenza, con l’avvio immediato dei lavori” rispetto alla data dell’ordinanza stessa, pubblicata il 17 dicembre. Per il futuro “le domande per i danni lievi possono essere presentate quando è stata redatta la scheda AEDES con esito B o C, e notificata l’ordinanza sindacale”. Possono essere considerati lievi, si ribadisce, anche i danni evidenziati dalle verifiche Aedes con esito C purché contemplati nell’allegato dell’Ordinanza.
I 30 giorni per le Aedes non sono perentori
Quanto al termine dei 30 giorni per la redazione e la consegna delle schede Aedes da parte dei tecnici abilitati incaricati dai proprietari (la Dicomac ha smesso di farle, concentrandosi sulle verifiche Fast, dato il numero enorme dei sopralluoghi da effettuare) il Commissario spiega che si tratta di un termine “ordinatorio”, e non “perentorio”, e che dunque, in caso di inosservanza non ci saranno sanzioni, né effetti sfavorevoli, come l’esclusione dai contributi. “Il termine dei trenta giorni per la redazione della scheda AeDES è ordinatorio ed è finalizzato ad avere l’esito di inagibilità in modo accelerato per coloro che intendono chiedere l’assegnazione di una Soluzione Abitativa Emergenziale (SAE), che viene programmata solo per gli esiti E (inagibile). Il procrastinare nel tempo di tale conoscenza – spiega il Commissario – allunga tempi di programmazione e realizzazione delle SAE con il permanere del disagio abitativo dei terremotati. Inoltre, fino a quando non viene depositata la scheda AeDES, non si può presentare l’istanza per l’esecuzione dei lavori, neppure quelli previsti di riparazione immediata”.
Se il sindaco sgombera senza verifiche
La nota del Commissario chiarisce che “l’ordinanza sindacale di inagibilità deve e può essere emanata solo a seguito di sopralluogo e referto compilato secondo la procedura AeDES o FAST che si concludono gli esiti di agibilità-non agibilità o non utilizzo. Se ciò non è avvenuto l’ordinanza sindacale è cautelativa dal punto di vista della tutela della privata e pubblica incolumità ma non consente di attivare un percorso per il riconoscimento del contributo. Per poter accedere ai contributi della ricostruzione post sisma 2016 occorre la scheda AeDES, compilata o da squadra designata dalla DICOMAC o dal libero professionista scelto dal proprietario”. Se manca “bisogna chiedere al Comune la rettifica o l’integrazione degli atti assunti”.
Il problema delle nuove verifiche
Se un edificio è già stato oggeto di sopralluogo con la redazione di una scheda Fast, il termine per chiedere una nuova verifica per i danni sopraggiunti a seguito di nuove scosse scadeva il 16 gennaio scorso, ma è verosimile che sia prorogato. Anche questo dovrebbe essere un termine orindatorio e non perentorio. In ogni caso la domanda di nuovo sopralluogo va inviata al Coc, il Centro Operativo Comunale. (M. Sen.)
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