Serve chiarezza, e invece si crea altra confusione. Come se sulla gestione del post terremoto non ce ne fosse già abbastanza. Oggi la Protezione Civile ha pubblicato un aggiornamento delle “Domande e Risposte “ a servizio dei cittadini sulle verifiche di agibilità degli immobili che contraddice l’ordinanza del Commissario alla ricostruzione, Vasco Errani, emanata il 19 dicembre scorso, e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 22 dicembre.
La questione, tutt’altro che irrilevante, riguarda i termini entro i quali i proprietari degli immobili devono procedere a far compilare dai tecnici da loro incaricati la scheda di valutazione Aedes, necessaria per ottenere i contributi per la ricostruzione. La nuova procedura per le verifiche di agibilità stabilita dalla Protezione Civile prevede che i tecnici coordinati dalla Dicomac eseguano da fine dicembre solo le verifiche speditive Fast, lasciando poi ai proprietari l’onere di approfondirne gli esiti, per avere i rimborsi, con le Aedes redatte dai tecnici abilitati.
Per chi vale il termine dei 30 giorni?
L’ordinanza di Errani, della quale abbiamo parlato in questo articolo, stabilisce che “entro trenta giorni dalla comunicazione ai proprietari della non utilizzabilità dell’edificio da parte dei comuni, i tecnici professionisti devono redigere e consegnare agli Uffici Speciali della Ricostruzione le perizie giurate relative alle schede AeDES degli edifici danneggiati e dichiarati inutilizzabili con le schede FAST”. Mentre sulle pagine del sito internet della Protezione Civile oggi si legge che “il cittadino deve incaricare – entro trenta giorni dalla comunicazione da parte del Comune dell’ordinanza riferita all’esito di “non utilizzabilità” – un tecnico professionista di redigere la scheda Aedes e di consegnarla con perizia giurata agli Uffici Speciali della Ricostruzione o Uffici regionali provvisoriamente individuati dai vicecommissari-Presidenti di Regione”.
Per il Commissario, dunque, i 30 giorni sono il termine entro il quale, ricevuta la notifica dell’ordinanza dal Comune, i tecnici incaricati dai privati devono consegnare l’Aedes alla Regione. Per la Protezione Civile i 30 giorni sono il termine entro il quale i proprietari devono attribuire l’incarico ai professionisti di redigere l’Aedes. La procedura indicata informalmente dalla Protezione civile prevede tempi decisamente più ragionevoli, ma contrasta con l’ordinanza di Errani, che per giunta non è ancora in vigore. Forse il testo di quest’ultima sarà corretto rpima della pubblicazione in Gazzetta, forse no. In ogni caso farà fede l’atto ufficile del Commissario, che ovviamente prevale su quanto affermato da un documento informale come le Faq della Protezione Civile. Servirebbero certezze, ma per ora si parlano lingue diverse.
M. Sen.
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