La riparazione delle case danneggiate dal terremoto può partire, anche se non tutto è ancora chiaro sui contributi promessi dal governo. Per ora gli interventi riguardano solo gli immobili che a seguito delle verifiche sono stati dichiarati “temporaneamente inagibili” con le schede Aedes (lettera B), o “non utilizzabili” sulla base delle schede Fast. Anche se potranno essere riparati pure gli immobili che le schede Aedes hanno definito inagibili (lettera E) se la perizia asseverata dai tecnici incaricati della progettazione attesta un livello di danneggiamento diverso, riconducibile al danno “lieve”. Le regole per la riparazione sono stabilite dall’Ordinanza del Commissario alla ricostruzione, Vasco Errani, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale. Vediamo nel dettaglio quali sono.
Quali case si possono riparare?
Oggetto dell’intervento di riparazione sono gli immobili adibiti ad uso abitativo o attività produttiva danneggiati dal terremoto con danni lievi. Gli interventi devono prevedere il rafforzamento locale, definito dalle Norme tecniche sulle costruzioni al punto 8.4.3. Gli interventi di questo tipo riguardano “singole parti e/o elementi della struttura e interessano porzioni limitate della costruzione. Il progetto e la valutazione della sicurezza può essere riferito alle sole parti e/o elementi interessati e deve documentare che, rispetto alla configurazione precedente al danno, al degrado o alla variante, non siano prodotte sostanziali modifiche al comportamento delle altre parti e della struttura nel suo insieme e che gli interventi comportino un miglioramento delle condizioni di sicurezza preesistenti”.
Cos’è il danno lieve
Sono quelli attestati dalle schede Aedes con la lettera B, (cioè edifici temporaneamente inagibili, in tutto o in parte, ma agibili con provvedimenti di pronto intervento) e quelli relativi ad immobili dichiarati non utilizzabili in base alle schede Fast. L’articolo 2 comma 6 dell’ordinanza, prevede però che se un immobile viene dichiarato totalmente inagibile dalla scheda Aedes (lettera E), il proprietario può attestare attraverso una perizia asseverata del tecnico incaricato della progettazione un livello di danni diverso, riconducibile al danno lieve, chiedendo l’adozione di una nuova ordinanza al comune.
La stessa Ordinanza, nell’allegato, precisa cosa debba intendersi per danno lieve.
Si intende per danno lieve negli edifici in muratura il danno conseguente alla crisi sismica che non supera le condizioni di seguito definite:
- lesioni diffuse di qualunque tipo, nelle murature portanti o negli orizzontamenti, per un’estensione maggiore del 30% della superficie totale degli elementi interessati, a qualsiasi livello
- lesioni concentrate passanti, nelle murature (pareti) o nelle volte, di ampiezza superiore a millimetri 5;
- evidenza di schiacciamento nelle murature (pareti o colonne) o nelle volte;
- presenza di crolli significativi nelle strutture portanti, nei solai o nelle scale, anche parziali;
- distacchi ben definiti fra strutture verticali ed orizzontamenti e all’intersezione dei maschi murari;
- pareti fuori piombo correlate ai danni subiti per una ampiezza superiore a 3 cm sull’altezza di un piano o comunque che riguardano un’altezza superiore ai 2/3 della parete stessa;
- crollo di elementi di chiusura (tamponamenti), interposti fra colonne
in muratura portanti, per un’estensione in superfi cie prospettica
non inferiore al 20% rispetto al livello interessato; - perdita totale di efficacia, per danneggiamento o per crollo, di almeno il 50% delle tramezzature interne, ad uno stesso livello, purché connessa con una delle condizioni di cui sopra, prescindendo dalla entità fisica del danno
Per gli edifici in cemento armato:
- lesioni passanti nelle tamponature, di ampiezza superiore a millimetri 2, per un’estensione ≥ 30% delle tamponature, ad un qualsiasi livello;
- presenza di schiacciamento nelle zone d’angolo dei pannelli di tamponatura, per un’estensione ≥ 20% ad un qualsiasi livello;perdita totale di efficacia, per danneggiamento o per crollo, di almeno il cinquanta per cento delle tramezzature interne, ad uno stesso livello, purché connessa con una delle condizioni di cui sopra, prescindendo dalla entità fi sica del danno;
- lesioni per flessione, nelle travi, superiori a 1 mm, per una estensione
≤ 10% degli elementi di un piano; - lesioni per flessione, nei pilastri, superiori a 0.5 mm, per una estensione ≤ 10% degli elementi di un piano;
- evidenti lesioni per schiacciamento, nei pilastri;
- lesioni strutturalmente rilevanti (ai fini della resistenza ai carichi gravitazionali o della ripartizione delle azioni orizzontali) negli orizzontamenti e nelle coperture.
Per gli edifici a struttura mista:
- Si intende per danno lieve quello sopra descritto per la tipologia
costruttiva prevalente in relazione alla capacità di resistere alle azioni
sismiche.
La comunicazione dell’avvio dei lavori
Devono essere presentate dai proprietari agli Uffici Speciali per la Ricostruzione delle regioni, e fintanto che non saranno istituiti possono essere depositate negli uffici regionali provvisoriamente individuati dai Presidenti delle regioni stesse. La comunicazione deve contenere gli estremi catstali, la destinazione d’uso, il numero e la data dell’ordinanza comunale di inagbilità, il nome dei proprietari e le quote di proprietà, l’eventuale nominativo degli affittuari con gli estremi del contratto di locazione. La comnunicazione deve indicare anche i nomi dei tecnici incaricati della progettazione, della direzione dei lavori, del coordinamento della sicurezza, nonchè il nome dell’impresa che effettua i lavori.
Una gara per scegliere l’impresa
L’impresa incaricata dei lavori deve essere scelta tra almeno tre ditte invitate a fornire un preventivo, e deve essere quella che presenta la miglior offerta economica. Naturalmente l’impresa deve avere tutte le carte in regola, dal documento di regolarità contributiva alla certificazione antimafia. Alla comunicazione d’avvio dei lavori va allegata la documentazione della gara, cioè i preventivi e il verbale.
Perizie e progetto
Alla Comunicazione devono essere allegate una perizia asseverata dal progettista che attribuisca i danni al terremoto, ed il progetto con la descrizione dei danni , degli interventi, delle eventuali opere di efficientamento energetico, il computo metrico, e una documetazione fotografica.
Dichiarazione sugli abusi edilizi
I proprietari devono allegare alla comunicazione una dichiarazione autocertificativa che attesti che l’immobile interessato dall’intervento “non è totalmente abusivo e che lo stesso non risulta interessato da ordini di demolizione, anche se sospesi con provvedimento giudiziale, e che lo stesso non ha usufruito di altri contributi pubblici” per la riparazione dei danni.
Cantieri chiusi entro 6 mesi
La riparazione può iniziare contestualmente al deposito della comunicazione. I titolari hanno 30 giorni di tempo per consegnare la documentazione che non sia stata già allegata alla comunicazione, e che sia necessaria per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, del titolo abitativo o per l’autorizzazione sismica. I lavori, se ammessi al contributo, devono essere conclusi entro sei mesi dalla data di concessione del contributo stesso, a pena della sua decadenza. I comuni possono autorizzare una proroga di due mesi per giustificati motivi.
Edifici di interesse culturale
Per questi immobili l’inizio dei lavori è subordinato al via libera della direzione generale per i beni culturali e paesaggistici e i termini per l’esecuzione dei lavori decorrono dalla data di autorizzazione.
I contributi
Gli interventi di riparazione dei danni lievi sono ammessi al contributo che può arrivare al 100% della spesa. I fondi vengono erogati dalle banche con un finanziamento agevolato ed il meccanismo del credito di imposta sulla base dello stato di avanzamento dei lavori. Manca, però, il provvedimento con il cui il Commissario “d’intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze” definisce “i criteri e le modalita’ attuative” del contributo pubblico “anche per garantire uniformita’ di trattamento e un efficace monitoraggio sull’utilizzo delle risorse disponibili, e assicurare il rispetto dei limiti di spesa allo scopo autorizzati”. E deve essere ancora emanato il provvedimento che stabilisce “la metodologia di calcolo del contributo basata sul confronto tra il costo convenzionale al metro quadrato per le superfici degli alloggi, delle attivita’ produttive e delle parti comuni di ciascun edificio e i computi metrici estimativi redatti sulla base del prezzario unico interregionale”, che deve essere “predisposto dal Commissario straordinario d’intesa con i vice commissari nell’ambito del cabina di coordinamento di cui all’articolo 1, comma 5, tenendo conto sia del livello di danno che della vulnerabilità”.
M. Sen.
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