Sarebbero oltre 200 mila le unità immobiliari da sottoporre a verifica di agibilità nelle zone colpite dai terremoti di agosto e settembre. Numeri impressionanti, mai visti prima, e che hanno imposto al Commissario alla ricostruzione e alla Protezione Civile un radicale cambiamento nelle procedure seguite fino a questo momento per l’accertamento dei danni, necessario anche per ottenere i rimborsi per la riparazione e la ricostruzione. Preso atto della situazione, e dello stallo che si era creato, Errani e Curcio hanno emanato una serie di ordinanze molto importanti per accelerare la ricostruzione e la ripresa delle attività.
Verifiche di agibilità
Considerata l’enorme quantità di immobili danneggiati, si dice che siano tra 200 e 250 mila, la Protezione Civile ha deciso nei giorni scorsi di abbandonare la vecchia procedura per l’accertamento dei danni con le schede Aedes compilate dai tecnici espressamente abilitati alle Aedes (molto pochi). I tecnici coordinati dalla Dicomac (Direzione di comando e controllo della Protezione Civile) insieme ai Comuni, faranno da ora in avanti solo le verifiche speditive, con la compilazione delle schede Fast, in base alle quali un edificio può essere ritenuto semplicemente “agibile” o “non utilizzabile”, anche per il solo rischio esterno. Le schede Aedes che valutano l’esatta portata dei danni conseguenti al terremoto, restano però necessarie per ottenere i contributi per la ricostruzione. Così si è deciso che quando la scheda Fast sancisce la “non utilizzabilità” degli immobili, la verifica con la scheda Aedes venga compilata dai professionisti abilitati, cioè architetti, ingegneri, geometri, periti edili, con competenze di tipo tecnico e strutturale, e iscritti agli albi, su incarico diretto dei proprietari.
Dopo la Fast 30 giorni per l’Aedes dei professionisti
L’ ordinanza n. 10 del Commissario Errani, del 19 dicembre scorso, interviene nuovamente sul probema delle verifiche di agibilità per accelerare tutto il processo. Sia per accertare in tempi rapidi il fabbisogno abitativo temporaneo, sia per avere un’idea più chiara dei fondi necessari per la ricostruzione. La nuova ordinanza stabilisce che, entro 30 giorni dalla comunicazione ai proprietari della “non utilizzabilità” dell’edificio da parte dei comuni con la relativa ordinanza di sgombero dell’immobile, i tecnici professionisti, “anche indipendentemente dall’attività progettuale”, e ai fini della “quantificazione del fabbisogno abitativo”, devono redigere e consegnare agli Uffici Speciali della Ricostruzione le perizie giurate relative alle schede AeDES degli edifici danneggiati e dichiarati inutilizzabili con le schede FAST.
Questo passaggio dell’ordinanza non è molto chiaro, e probabilmente verrà specificato meglio nel testo che sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale, e dunque prima della sua entrata in vigore. Stando al testo attuale, e considerato che le schede Aedes vengono fatte dai professionisti incaricati dai proprietari, il termine di 30 giorni è un’incombenza grave per questi ultimi. Dopo l’ordinanza di sgombero avrebbero solo un mese di tempo per trovare il professionista, fargli fare la valutazione e fargli consegnare la scheda all’Usr. E non si capisce bene cosa succede mei casi in cui, in seguito alle schede Fast, le relative ordinanze sindacali di sgombero degli immobili siano già state emanate dai sindaci e comunicate ai proprietari.
L’ordinanza, comunque, chiarisce che gli stessi tecnici che hanno elaborato le schede Fast non possono eseguire le valutazioni Aedes per il medesimo edificio, e che ogni professionista non potrà redigere più di 30 schede Aedes, pena la cancellazione dagli elenchi dei tecnici abilitati.
Un mese per la verifica delle perizie giurate
Se la valutazione Aedes serve come base per la riparazione o la ricostruzione con la richiesta del contributo, il relativo progetto non potrà essere presentato prima di 30 giorni dalla consegna all’Usr della scheda. In pratica gli Usr si riservano un mese di tempo per verificare la veridicità delle Aedes affidate dai privati ai professionisti, ai quali si chiede comunque una perizia giurata, prima di dare via libera ai lavori e al contributo. Gli Usr controlleranno almeno il 10% delle schede per valutare “la dichiarata connessione del danno” al terremoto, e la “congruità dell’esito”. Per il controllo gli Usr si avvarranno di tecnici pubblici appartenenti alle amministrazioni regionali, ma il Commissario potrà avvalersi anche della collaborazione della Guardia di Finanza per valutare la corrispondenza della documentazione fotografica che deve essere prodotta dai professionisti nelle schede con l’edificio sottoposto a perizia.
Le zone rosse
Tutte queste procedure non riguardano comunque gli immobili collocati all’interno delle cosiddette, famigerate, “zone rosse”. Dopo il terremoto i sindaci le hanno delimitate, e transennate, chi per uno scopo, chi per un altro. In alcuni comuni equivalgono esplicitamente a ordinanze di sgombero degli immobili, in altri no e si limitano a divieti di accesso. Secondo la Protezione Civile, la “zona rossa”, che è comunque modificabile con le ordinanze sindacali, delimita i nuclei abitati dove si presuppone che tutti gli immobili che vi sono compresi siano inagibili. Ma siccome sono le ordinanze sindacali a definirle, all’atto pratico molto dipende da quello che hanno scritto i sindaci nei relativi provvedimenti (e ci sarebbe da divertirsi a leggerseli). Fatto sta che nelle “zone rosse”, che nessun decreto e nessuna ordinanza menziona esplicitamente, di verifiche Fast e Aedes per ora non si parla proprio. L’unica cosa chiara è che, abbandonate alle intemperie, le aree che hanno subito i maggiori danni vedranno passare molto tempo, prima che al loro interno possa essere spostata anche una sola pietra. Secondo gli uffici del Commissario, interpellati da Sibilla-online, prima di mettere mano alle zone rosse bisognerà attendere i piani urbanistici di ricostruzione. Saranno cioè gli Usr e i comuni a definire tempi e modi di intervento per sistemare gli edifici residenziali o produttivi che si trovano quelle zone.
Consorzi obbligatori
Si gestiranno pezzetto per pezzetto, organizzando i lavori secondo le UMI, le Unità minime di intervento, cioè “l’insieme di uno o più edifici ed urbanizzazioni a questi direttamente connesse”. Si valuteranno le cose da fare prestando attenzione alla “cantierabilità”, cioè alla fattibilità degli interventi, nel rispetto delle norme di sicurezza, privilegiando di norma quelli sugli edifici occupati da residenti sgomberati. La grandezza delle UMI sotto l’aspetto tecnico-economico terrà conto anche della disponibilità e del numero dei proprietari alla costituzione di consorzi e all’esecuzione dei lavori con lo scopo di ottimizzare la progettazione, l’organizzazione del lavoro, l’unicità dell’appalto e della direzione lavori, le economie di scala e la riduzione dei tempi.Gli interventi all’interno delle UMI sono gestiti dai proprietari, riuniti nei Consorzi obbligatori. Per l’individuazione delle UMI si tiene conto della tipologia strutturale degli edifici che le compongono, separando proprietà pubblica, proprietà privata, proprietà che presentano particolari complessità di intervento. Prima di intervenire nelle zone rosse, dunque, è facile che passerà lungo tempo. Non per scoraggiare, e sperando solo di dare un’idea sbagliata, si ricorda che gran parte del centro storico dell’Aquila, devastato dal terremoto del 6 aprile 2009, dopo sette anni e mezzo, è ancora “zona rossa”.
M. Sen. (aggiornato alle 12,30 del 22/12/2016)
Grazie per ciò che stai facendo .
Mettere in sicurezza le inagibili in zona rossa x fare rientrare chi ha casa agibile e sono molti, avviare le procedure x la delocalizzazione delle attività commerciali sennò presto moriranno, chiarezza nelle ordinanze e avvio ufficio ricostruzione. F
Mi chiedo, se ho la casa agibile in zona rossa, non avendo avuto danni diretti o indiretti, rimane comunque “off-limits” proprio perché in zona rossa?!
Si purtroppo. Nelle zone rosse c’è il divieto di accesso anche alle case agibili per il rischio “esterno”. I sindaci dovrebbero ridelimitarle per consentire l’accesso e l’uso delle case agibili, anche per contenere le spese per l’autonoma sistemazione o l’ospitalità negli alberghi, ma solo una volta ripristinate le condizioni di sicurezza. Per fare questo possono procedere a demolizioni e puntellamenti degli edifici pericolosi, anche ricorrendo a imprese private.
Mi chiedo e forse è anche difficile rispondere a questa domanda: “una volta appurato l’agibilità delle case non danneggiate dal terremoto, (Zone Rosse o meno) in base a quale criterio si chiede alla gente ancora appoggiata in alberghi, hotel, residence, ecc. di rientrare nelle proprie case?
“Chi” si dovrebbe assumere la responsabilità???……
nessuno. se la casa è agibile i cittadini non hanno diritto ad essere ospitati negli hotel o a ricevere il contributo di autonoma sistemazione. Un’ordinanza della prociv stabilisce che, una volta accertata l’agibilità, gli ospiti degli alberghi hanno una settimana di tempo per tornarsene a casa, altrimenti si pagano le spese di soggiorno.