venerdì , 8 Dicembre 2023

Le verifiche sugli edifici, ecco come

A chi devo richiedere la verifica della mia casa?

Devi fare richiesta al tuo Comune o al Centro operativo comunale compilando il modulo allegato alle “Indicazioni operative per il censimento danni”, pubblicate sul sito del Dipartimento della Protezione Civile.

Il modulo da compilare per le abitazioni private è il Modello IPP “Istanza di sopralluogo per edifici/opere pubbliche, privati”.

Istanza di sopralluogo

Cosa accade dopo la mia richiesta di verifica?

Dato che il quadro dei danni al patrimonio edilizio si è ulteriormente ampliato dopo le scosse del 26 e del 30 ottobre, per velocizzare l’analisi speditiva delle agibilità sugli edifici privati è stata prevista (con l’ordinanza 405/2016) una nuova procedura, su richiesta del Comune, non sostitutiva della procedura di sopralluogo con Scheda Aedes, con scheda Fast (Fabbricati per l’agibilità sintetica post-terremoto). La ricognizione è finalizzata a selezionare in breve tempo gli edifici agibili rispetto a quelli non utilizzabili immediatamente, anche allo scopo di individuare l’esatto fabbisogno di soluzioni abitative a breve termine.

Che cos’è la scheda Aedes?

La scheda Aedes (Agibilità e danno nell’emergenza sismica) – utilizzata a partire dal terremoto umbro-marchigiano del 1997 e in tutti gli eventi sismici successivi – è un scheda per il rilevamento speditivo dei danni, la definizione di provvedimenti di pronto intervento e la valutazione dell’agibilità post-sismica di edifici con tipologia strutturale ordinaria (in muratura, in cemento armato o acciaio intelaiato o a setti) dell’edilizia per abitazioni e/o servizi. Questa scheda non può essere applicata a edifici industriali (quali ad esempio i capannoni prefabbricati, per i quali si una scheda dedicata), monumentali (in particolare le chiese, per le quali esiste un altro tipo di scheda), o altri manufatti (come, ad esempio, i serbatoi), né a ponti e altre opere infrastrutturali.

Una volta presentata domanda, chi svolge la verifica?

La verifica sulla base della scheda Aedes (Agibilità e danno nell’emergenza sismica) è a cura di tecnici in possesso dei requisiti previsti per la redazione della stessa scheda o esperti. Questi tecnici devono essere stati formati in uno dei corsi sulla “Valutazione di agibilità e rilievo del danno”, organizzati secondo lo standard condiviso col Dipartimento della Protezione Civile. Solo per i dipendenti pubblici o per il personale dei centri di competenza – che non abbiano seguito i corsi – è possibile la partecipazione in qualità di esperto avendo già partecipato a precedenti campagne di sopralluogo con schede Aedes a partire dal 1997.

Invece, i sopralluoghi Fast vengono effettuati da tecnici mobilitati attraverso i Consigli Nazionali o le Amministrazioni di afferenza, accreditati dalla Dicomac. Questi tecnici non devono possedere requisito di idoneità Aedes. I tecnici abilitati Aedes, invece, possono partecipare ai sopralluoghi Fast.

La procedura di verifica di agibilità Fast sostituisce la procedura Aedes?

La procedura con scheda Fast non è sostitutiva, ai fini della ricostruzione, della procedura con scheda Aedes (che resta in vigore), per quanto attiene l’approfondimento degli edifici valutati non utilizzabili.

A che cosa corrispondono le lettere A, B, C, D, E e F con cui è sintetizzato l’esito di agibilità?

Di seguito riportiamo il significato delle sigle:
A Edificio agibile La funzionalità dell’edificio non risulta alterata a causa di eventuali danni causati dal terremoto
B Edificio temporaneamente inagibile (in tutto o in parte) ma agibile con provvedimenti di pronto intervento L’edificio è in tutto o in parte temporaneamente inagibile, ma è sufficiente eseguire interventi di pronto intervento e di rapida realizzazione per ripristinare l’agibilità e poterlo utilizzare in tutte le sue parti, senza pericolo per i residenti
C Edificio parzialmente inagibile L’edificio presenta porzioni che sono agibili ed altre zone che sono inagibili. È il Comune che specifica con Ordinanza sindacale le parti inagibili
D Edificio temporaneamente inagibile da rivedere con approfondimento Si tratta di situazioni che presentano particolari peculiarità e che richiedono professionalità specialistiche. Si prevede quindi la ripetizione del sopralluogo da parte di una squadra adeguatamente formata. Fino a quel momento l’edificio è dichiarato temporaneamente inagibile
E Edificio inagibile Nel caso di esito E l’edificio non può essere utilizzato in alcuna delle sue parti. Un edificio può essere inagibile di tipo E per motivazioni legate alla struttura portante, agli elementi non strutturali e alle fondazioni
F Edificio inagibile per rischio esterno L’edificio è inagibile per rischio esterno, dovuto al contesto circostante, anche senza danni consistenti all’edificio. L’esito F è assegnato in aggiunta all’esito proprio dell’edificio che può variare da A ad E. Ad esempio, la sigla A+F corrisponde ad edifici agibili per condizioni intrinseche ma inagibili per rischio esterno

A queste sigle si aggiunge la sigla A+F a cui corrisponde: Edifici agibili per condizioni intrinseche ma inagibili per rischio esterno.

Fonte: Dipartimento Protezione Civile

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